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È capitato a tutti di sentire dire che, in caso di investimento che lo coinvolga, “il pedone ha sempre ragione”. È davvero così? O si tratta di una sorta di “falso mito”? Cerchiamo di fare un po’ di chiarezza al riguardo.

L’art. 2054 co. 2 c.c. e l’attribuzione di responsabilità

responsabilità per investimento del pedone

Ai sensi dell’art. 2054 co. 2 c.c.Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a  produrre  il danno subito dai singoli veicoli”.

Trattasi del noto principio della presunzione, fino a prova contraria, dell’eguale concorso di colpa dei veicoli coinvolti nel sinistro nella causazione del medesimo.

Tale principio, tuttavia, non si applica nel caso di scontro veicolo-pedone,in tale ipotesi infatti in capo al conducente del mezzo è comunque presunta una colpa esclusiva per il verificarsi dell’incidente (cfr., ad es., Cass. Civ., (Ord.), n. 2241/2019).

Occorre altresì rilevare come sia posto in carico a chi è alla guida di un mezzo un particolare onere di cautela, ovverosia quello di essere sempre in grado di padroneggiare il veicolo e di prevedere, così da evitarle, le possibili condotte imprudenti altrui (cfr., ad es., Cass. Pen., n. 121/2020).

La colpa del pedone

Questo non significa, tuttavia, che il pedone vada sempre e comunque esente da responsabilità.

L’automobilista che investe un pedone, infatti, non è responsabile -in tutto o in parte- se prova che non aveva o aveva solo parzialmente la possibilità di prevenire ed evitare l’investimento, ipotesi questa che ricorre ogni qual volta il pedone tenga una condotta imprevedibile e anormale.

Va rammentato infatti che anche il pedone, come ogni utente della strada, è soggetto alle norme regolatrici della circolazione, tra i quali quello generale di cautela di cui all’art. 140 co. 1 Codice della Strada: “Gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale”.

Quindi laddove il comportamento del pedone sia stato di gravità tale da essere considerato la causa esclusiva dell’investimento la responsabilità del conducente verrà interamente meno; laddove invece a quest’ultimo -considerate le concrete condizioni della circolazione e la conseguente possibilità di attuare una qualche idonea manovra di emergenza- sia comunque attribuibile una qualche responsabilità, si avrà una ipotesi di concorso di colpa col pedone da quantificare secondo le circostanze (solitamente la giurisprudenza, come punto di partenza, tende ad imputare al pedone un concorso “minimo” o comunque inferiore al 50% – v. ad es., Corte d’Appello Venezia, 04.12.2013, n. 2705; Trib. Milano, 20.07.2011).La conseguenza è che il pedone non potrà ottenere il risarcimento del danno subito per la misura percentuale di responsabilità ad egli attribuibile.

L’attraversamento della strada

Ipotesi tipica è quella dell’investimento del pedone che attraversa la strada.

Per compiere tale manovra il pedone deve rispettare le prescrizioni poste dall’art. 190 co. 2 Codice della Strada, quindi utilizzare -ove esistenti- le strisce pedonali (ovvero i sottopassaggi e i soprapassaggi) oppure attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l’attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sè o per altri.

E se ciò no avviene?

Come detto, il pedone che per così dire non ha fatto la sua parte si vedrà addossata in tutto o in parte la responsabilità per l’investimento subito. Come più affermato e ribadito dalla Corte di Cassazione, infatti, (cfr. ad es. sentenza n. 2241/2019), il comportamento di chi attraversa la carreggiata al di fuori delle strisce è concausa dell’evento lesivo in caso di investimento.

Il conducente potrà liberarsi totalmente dalla responsabilità laddove riesca a dimostrare che la condotta del pedone sia stata la causa esclusiva dell’urto, e cioè che l’attraversamento sia stato così imprevedibile e repentino da non permettergli di evitare l’incidente in alcun modo (ad es. perché l’attraversamento è avvenuto su una strada ad alta percorrenza, in piena notte, sotto la pioggia, indossando abiti scuri o in stato di ubriachezza).Nel caso in cui, invece, la condotta del pedone non possa essere considerata causa esclusiva del fatto perché non avente i connotati della straordinarietà ed imprevedibilità la responsabilità andrà ripartita percentualmente tra lui ed il conducente corresponsabile.

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