È risaputo che fare sport faccia bene alla salute ma il rischio di infortunarsi (anche con conseguenze serie ed invalidanti) è una minaccia sempre in agguato che non deve lasciare impreparati.
Ogni anno, in Italia, avvengono circa 300 mila infortuni sportivi.
Di fronte a questi numeri, che non possono lasciare indifferenti, è importante sapere cosa fare se si rimane vittima di un infortunio sportivo. Nel corso dell’articolo proveremo a fare un po’ di chiarezza.
Le attività sportive pericolose
Una parte consistente degli infortuni sportivi si registra in occasione delle c.d. attività sportive pericolose.
Rientrano in tale definizione tutti gli sport che:
- per natura intrinseca
- per la tipologia/caratteristiche dei mezzi utilizzati
comportano un maggior rischio per gli atleti di infortunarsi e richiedono pertanto che vengano adottate specifiche misure di sicurezza per ridurre al minimo la possibilità che si verifichi l’evento lesivo.
Rientrano nel novero degli sport pericolosi:
- Sport di contatto, tra cui: arti marziali, boxe, rugby, corsi di difesa personale
- Attività estreme quali, ad esempio, rafting, canioning, bmx, corsi di allenamento militare
- Sport che prevedono l’utilizzo di mezzi pericolosi tra cui, a titolo esemplificativo, equitazione o ancora tiro al piattello
Chi risponde dei danni subiti dall’atleta?
Il danno da infortunio sportivo può dipendere dalla condotta di diversi soggetti che vanno dall’atleta antagonista, all’istruttore a chi gestisce un impianto sportivo.
Ciascun soggetto, anche in concorso tra loro, risponderà a vario titolo (contrattuale o extracontrattuale) della richiesta risarcitoria. Vediamo come:
La responsabilità dell’atleta antagonista
L’infortunio dell’atleta può dipendere da una condotta dell’avversario come spesso accade in occasione di sport di contatto.
La giurisprudenza, al riguardo, ha stabilito che il diritto al risarcimento dipende dal superamento o meno del limite del c.d. rischio consentito. In buona sostanza, chi partecipa ad attività sportive pericolose – soprattutto a livello agonistico – accetta che, dall’esercizio delle stesse, possano derivargli dei danni.
Questo ovviamente non significa che chi si infortuna non potrà mai agire per richiedere il risarcimento. Al contrario, l’atleta antagonista sarà chiamato a risarcire il danno a titolo di responsabilità extracontrattuale (art. 2043 c.c.), ove le lesioni patite derivino da sua condotta dolosa/gravemente colposa.
Volendo chiarire con un esempio: durante un incontro di karate può accadere che un colpo assestato male provochi la rottura del naso dell’avversario. Chi ha subito il colpo non potrà automaticamente rivolgersi all’avversario per ottenere il risarcimento del danno ma dovrà provare che la condotta dell’antagonista fosse volutamente (o per grave difetto di diligenza) diretta a provocare le lesioni patite.
La responsabilità dell’istruttore
Altrettanto comune è l’ipotesi di infortuni riportati dall’atleta – specie ove principiante – nel tentativo di seguire le istruzioni impartite dall’insegnante/insegnate.
In tal caso, l’istruttore potrà essere chiamato a risarcire il danno occorso al proprio allievo, ove:
- lo abbia sottoposto ad attività fisiche inadatte al suo grado di preparazione atletica;
- sia venuto meno al dovere di vigilanza sullo stesso gravante, lasciando incostudito l’allievo – specie se in tenera età o inesperto;
La conseguente richiesta risarcitoria potrà essere avanzata:
- a titolo di responsabilità contrattuale (art. 1218 c.c.), facendo valere l’inadempimento degli obblighi di protezione e vigilanza, che gravano sull’istruttore sportivo in virtù del contratto concluso con l’allievo al momento dell’iscrizione al corso/pagamento della lezione.
- a titolo di responsabilità extracontrattuale – limitatamente ai casi di attività sportive pericolose – per la mancata predisposizione di adeguate misure di sicurezza volte a tutelare l’integrità psicofisica dell’allievo (art. 2050 c.c.).
Responsabilità dei gestori/proprietari degli impianti sportivi
Ultima ipotesi da cui possono derivare lesioni fisiche è quella derivante dall’utilizzo di strumentazione/impianti sportivi vecchi o privi di manutenzione.
In questo caso sarà il gestore/proprietario degli stessi a risponderne a titolo di responsabilità extracontrattuale. Difatti, gli stessi sono custodi gravati dell’obbligo di adottare tutte le opportune misure di manutenzione ordinaria e straordinaria idonee a far sì che chi adopera le strutture/impianti messi a disposizione possa farlo in condizione di sicurezza (art. 2051 c.c.).
Cosa fare nel caso di infortunio sportivo?
Se si rimane vittime di un infortunio sportivo, è bene attivarsi immediatamente seguendo un preciso iter:
- Recarsi immediatamente al pronto soccorso per far certificare l’entità delle lesioni subite.
- Conservare fin da subito tutti gli scontrini/fatture per le spese (mediche e non) connesse all’infortunio occorso (es. medicinali, terapie, spese di trasporto etc.) nonché eventuale documentazione riguardante l’evento sportivo in occasione del quale ci si è infortunati (utile per ricostruire eventuali profili di responsabilità degli organizzatori/gestori).
- Verificare la presenza in loco di testimoni, facendosi rilasciare una dichiarazione scritta.
- Comunicare alla struttura sportiva l’infortunio, così che venga stilato un rapporto dell’accaduto.
- Richiedere gli estremi di eventuali polizze assicurative stipulate dagli istruttori/gestori/atleti coinvolti.