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A chi non è mai capitato di vedere un animale selvatico materializzarsi all’improvviso sulla strada mentre si è alla guida del proprio veicolo?

La probabilità del verificarsi di un incidente con un cinghiale e/o con un altro animale selvatico negli ultimi anni è sempre più frequente.

I numeri del fenomeno sono alla luce del sole: nel solo anno 2019 vi sono state più di 10 mila persone ad aver avuto un incidente di questa natura.

Le Regioni con più casi sono state il Veneto, l’Abruzzo (ove la specie più coinvolta è proprio il cinghiale) e l’Emilia Romagna (ove, invece, si sono verificati più incidenti con caprioli)

Cosa fare quindi in caso di scontro con un animale selvatico? E, soprattutto, come ottenere il giusto risarcimento del danno?

Incidente con animale selvatico

Chi paga i danni in caso di incidente con animale selvatico?

Il diritto al risarcimento del danno subito da una persona è previsto nel nostro ordinamento dalla norma generale dell’art. 2043 c.c.

Nel caso di specie, però, opera un’altra norma che ha ad oggetto il danno provocato da un animale. L’art. 2052 c.c. prevede che “Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”.

La prima operazione da compiere è individuare correttamente chi sia il soggetto da considerarsi responsabile dell’incidente ed al quale indirizzare la richiesta di risarcimento.

Nell’eseguire tale operazione diventa determinante il luogo ove si è verificato il sinistro.

Infatti, il soggetto che dovrà risarcire i danni patiti sarà diverso a seconda che l’incidente si sia verificato su una strada a lunga percorrenza (ad es. autostrada) o su una strada urbana/extraurbana.

Collisione con animale selvatico in autostrada e/o sulle strade a lunga percorrenza

Nei casi in cui l’incidente avvenga all’interno di autostrada, ossia di un tratto viario soggetto a pagamento di pedaggio, unico responsabile dell’incidente sarà l’Ente concessionario del tratto autostradale.

Ciò deriva in primo luogo dal fatto che tra utente ed Ente gestore intercorre un vero e proprio rapporto contrattuale. (come affermato dall’ormai risalente sentenza della Corte di Cassazione n. 298/2003).

Il conducente, infatti, approssimandosi al casello per usufruire del servizio di viaggio, si assume l’obbligo di pagare il pedaggio, mentre sull’Ente gestore gravano sia l’obbligo principale di far fruire il servizio e sia una serie di obbligazioni secondarie ed accessorie tra cui quella di mantenere il tratto stradale, destinato ad essere percorso a velocità sostenuta, in condizioni di adeguata sicurezza.

Ne consegue l’applicabilità del regime di responsabilità previsto dagli artt. 1218 ss. c.c., norma “di favore” per il soggetto danneggiato (nel nostro caso il conducente) in quanto può limitarsi ad affermare la conclusione del contratto e l’esistenza del proprio diritto al risarcimento del danno derivante dal mancato adempimento del debitore (nel nostro caso l’ente gestore dell’autostrada) agli obblighi di sicurezza su di esso gravanti. Spetta all’Entre gestore dimostrare di non aver potuto adempiere per fatto a lui non imputabile.

In secondo luogo, la responsabilità risarcitoria dell’Ente gestore discende dall’obbligo di custodia impostogli dall’art. 2051 c.c. che comporta la necessità di adottare tutte le misure di sicurezza e manutenzione necessarie per evitare pericoli per gli automobilisti in transito.

A detta conclusione è pervenuta ormai unanime giurisprudenza che, in casi del genere, ha ritenuto configurabile in capo all’ente concessionario una responsabilità per danni causati da cose in custodia dalla quale potrà liberarsi solamente dimostrando in maniera rigorosa l’esistenza del “caso fortuito” inteso come evento esterno riconducibile ad un soggetto terzo o anche al danneggiato, al contempo non prevedibile né evitabile, che abbia provocato il fatto.

La responsabilità della Regione nei sinistri stradali su strade urbane/extraurbane

Diversamente, nei casi in cui l’incidente stradale si sia verificato lungo strade urbane o extraurbane a risponderne sarà la Regione, enteche “utilizza” il patrimonio faunistico protetto per perseguire l’obiettivo della tutela dell’ambiente e dell’ecosistema.

A seguito di un lungo dibattito giurisprudenziale, la Corte di Cassazione è giunta infine alla conclusione (sentenza n. 12113/2020) che sia l’ente regionale ad essere titolare (anche sulla scorta di quanto previsto dalla Legge n. 157/1992) dei poteri di gestione sulla fauna selvatica e a rispondere dunque di eventuali danni da essa provocati a titolo di responsabilità per il danno cagionato da animali (art. 2052 c.c.)

Come provare il danno subito in seguito ad incidente con animale selvatico?

Il soggetto danneggiato, in adempimento di quanto previsto dall’art. 2697 c.c., per ottenere il risarcimento del danno deve provare:

a) il cosiddetto “nesso causale” tra il danno e l’evento. In altri termini, il conducente dovrà dimostrare che la collisione e/o l’incidente siano stati causati dalla presenza dell’animale selvatico sulla sede stradale

b) l’esistenza e la consistenza dei danni, che possono essere tanto di natura “materiale” (pensiamo alle spese necessarie per riparare il veicolo o per trasportarlo dal luogo dell’incidente, ed ancora ai costi necessari per reperire un mezzo sostitutivo) quanto di natura “non patrimoniale” nel caso in cui anche i presenti a bordo del mezzo abbiamo subito lesioni fisiche

Come anticipato, dinanzi alla prova del nesso causale e del danno patito, Ente concessionario e/o. Regione per evitare di essere condannati al risarcimento del danno dovranno provare il verificarsi del cd. “caso fortuito”.

In pratica, per superare la presunzione di responsabilità su di loro incombente, Ente concessionario e/o Regione dovranno dimostrare in maniera precisa e che l’incidente si è verificato per cause eccezionali ed imprevedibili che in alcun modo si sarebbero potute prevedere e/o evitare oppure per una responsabilità dello stesso conducente-danneggiato  (ad esempio qualora stesse guidando il veicolo in maniera non rispettosa delle regole della circolazione stradale).

Una particolare ipotesi di esenzione della responsabilità dell’Ente locale viene solitamente ricondotta alla presenza di adeguata segnalazione di pericolo di attraversamento animali apposta sulla strada.

Pertanto, se la strada è dotata degli appositi cartelli indicanti il pericolo di attraversamento da parte di animali l’Ente potrà invocare la sussistenza del “caso fortuito” qualora essi siano visibili (ad es: illuminati di notte o liberi da fronde di alberi davanti)

Per quanto possa apparire strano, laddove ci si trovi a percorrere una strada su cui viene segnalata la possibilità di attraversamento da parte di animali selvatici, non resta che adottare una guida particolarmente accorta. Difatti, solo adottando un comportamento prudente (ad esempio riducendo sensibilmente la velocità) si potranno conservare integre le chance di ottenere il risarcimento.

Cosa fare in caso di incidente con un animale selvatico?

Per prima cosa, laddove possibile, è opportuno:

  • notiziare tempestivamente del fatto le autorità pubbliche e chiedere l’intervento di un organo di polizia
  • oltre a raccogliere le dichiarazioni di persone eventualmente presenti.

Tramite il verbale redatto dall’Organo di Polizia, specie se l’animale si è allontanato dal luogo dell’incidente, si potrà comprovare l’accaduto dando maggior credibilità alla richiesta di risarcimento danni.

È bene poi ricordare – e forse non in molti lo sanno – che l’art. 189 co. 9 bis del Codice della Strada impone all’utente della strada, in caso di incidente da cui derivi danno a uno o più animali d’affezione, da reddito o protetti, di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno, pena in difetto l’applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria.

Risarcimento dei sinistri stradali con animale selvatico per la Regione Veneto

Il Veneto è fortemente interessato dal fenomeno dei danni causati da fauna selvatica: nel 2015 si contavano tra le 400-500 richieste annue di risarcimento.

Con la Legge Regionale n. 6/2013 (art. 4) è stato previsto che “la Giunta Regionale è autorizzata a stipulare polizza assicurativa per concorrere al risarcimento dei danni causati a persone e veicoli per l’impatto con fauna selvatica in attraversamento di sedi stradali”.

Le procedure per chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica di competenza della Regione Veneto sono state poi definite con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1443/2017.

Vale la pena evidenziare come la Giunta regionale abbia chiarito che la Regione Veneto non risponde dei danni lamentati se gli animali coinvolti:

  • gli animali coinvolti appartengono a privati o a un particolare ente pubblico non facente capo alla Regione od ancora se il sinistro è avvenuto entro l’area di un parco nazionale o di una riserva naturale nazionale: in questi casi, infatti, dei danni risponde il proprietario (privato o ente pubblico che sia) in applicazione della norma di cui all’art. 2052 c.c.
  • gli animali coinvolti sono stati immessi nel territorio illegalmente. Tale situazione potrebbe essere ricondotta ad una ipotesi di “caso fortuito” idonea ad esonerare da responsabilità l’ente
  • se il sinistro è avvenuto in strada privata non soggetta a servitù di uso pubblico, in autostrada o in altra strada in concessione non regionale. Come visto, in queste ipotesi rispondono il privato proprietario o l’ente gestore del tratto stradale

La modulistica da compilare e la documentazione da presentare alla Regione Veneto per la richiesta di risarcimento del danno, nonché le procedure operative di liquidazione, sono state definite sulla scorta di quanto indicato nell’Allegato A alla Deliberazione n. 1443/2017 e sono facilmente reperibili on line.

In ogni caso, il consiglio è quello di rivolgersi ad un avvocato competente per il risarcimento dei danni da sinistro stradale contro un animale selvatico.

Difatti, la materia è piuttosto complessa e necessita di tempestivi accorgimenti per evitare le insidie si da ottenere il giusto risarcimento del danno.  

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