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Violazione degli obblighi di assistenza familiare

Ogni genitore ha sempre l’obbligo di mantenere i propri figli non economicamente autosufficienti indipendentemente se nati o adottati in costanza di matrimonio o fuori di esso.

Tale obbligo sussiste anche in capo al coniuge nei confronti dell’altro non economicamente indipendente.

Violazione degli obblighi di assistenza familiare

Cosa comporta la violazione di tali obblighi?   

La violazione di tali obblighi porta alla contestazione di due distinti illeciti penali:

che sancisce che.: chiunque abbandonando il domicilio domestico o serbando una condotta contraria all’ordine o alla morale della famiglia, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale o alla qualità di coniuge è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa da 103 euro a 1032 euro

Dette pene vengono applicate – congiuntamente – nelle seguenti ipotesi:

1) malversazione o dilapidazione dei beni del figlio minore o del pupillo o del coniuge;

2) mancanza dei mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge il quale non sia legalmente separato per sua colpa

Le pene previste dall’art 570 c.p. si applicano al coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero viola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli

“Far mancare i mezzi di sussistenza”: la definizione

Una delle violazioni più contestate e più frequenti nelle aule di giustizia è quella dell’art 570 co 2 n 2 c.p.

Per rispondere di questa violazione occorre che con la propria condotta, si facciano mancare al coniuge e /o ai figli minori i mezzi di sussistenza.

Innanzitutto è bene chiarire che per mezzo di sussistenza non si intende tanto l’assegno di mantenimento stabilito dal giudice in sede di separazione e divorzio (ora previsto specificatamente nell’art 570 bis c.p. di cui parleremo in seguito), quanto il lasciare il coniuge o i figli minori in uno stato di abbandono e di grave bisogno economico.

È un concetto in cui sono compresi il vitto, l’alloggio, le spese mediche e quelle per l’istruzione così come il vestiario ovvero quei beni senza i quali l’essere umano perde la sua dignità

E se per il coniuge “debole” è più difficile provare lo stato di bisogno, non lo è per i figli minori per i quali vige una presunzione assoluta data la loro minore età.

Sul punto la giurisprudenza è molto rigorosa riconoscendo per l’appunto nella minore età lo stato di bisogno a nulla valendo che il figlio possa essere mantenuto dall’altro genitore.

Una recentissima sentenza n 11195 del 23 marzo 2021 ha sancito infatti che “la minore età del figlio a favore del quale è previsto l’obbligo di contribuzione al mantenimento, rappresenta in re ipsa una condizione soggettiva di stato di bisogno che obbliga i genitori a contribuire al loro mantenimento assicurando i predetti mezzi di sussistenza, con la conseguenza che il reato di cui all’art 570 co 2 c.p. sussiste anche quando uno dei due genitori ometta la prestazione dei mezzi di sussistenza in favore dei figli minori ed al mantenimento della prole provveda in via sussidiaria l’altro genitore”

Nel valutare la responsabilità penale il Giudice deve verificare l’incidenza che la mancata corresponsione dell’assegno di mantenimento ha avuto sulla vita dei minori e del coniuge economicamente non autosufficiente. in relazione al loro stato di bisogno.

Lo stato di disoccupazione è un’attenuante al mancato versamento dell’assegno di mantenimento?

Solo in parte.

È ormai granitica la Cassazione nel ritenere che l’impossibilità ad adempiere al fabbisogno del coniuge e del figlio minore deve essere assoluta, duratura e concreta, stabilendo che l’impossibilità ad adempiere deve derivare da una “situazione di persistente, oggettiva ed incolpevole indisponibilità di introiti.

Il soggetto disoccupato per essere assolto dovrà, a titolo di esempio, dimostrare di aver cercato un impiego ma di non esserci riuscito per cause indipendenti dalla sua volontà, di non essere riuscito a farsi aiutare da parenti e/o amici, di trovarsi in difficoltà anche per la propria sopravvivenza. In altre parole dovrà provare da una parte la volontà di voler contribuire al fabbisogno dei propri figli e del coniuge e dall’altra l’indisponibilità di risorse economiche non per sua colpa

Autoridursi l’assegno di mantenimento permette di evitare una pronuncia di colpevolezza?

In linea teorica per ridurre un assegno di mantenimento bisognerebbe proporre ricorso davanti al Giudice civile.

Molti soggetti però, anche per non affrontare ulteriori costi legali, decidono, in totale autonomia, di versare solo parzialmente l’assegno di mantenimento o di sospenderlo temporaneamente.

In tali casi il Giudice penale potrà addivenire ad una sentenza di colpevolezza o di assoluzione solo dopo aver accertato quanto il parziale versamento o la sua sospensione abbiano inciso sul bisogno del minore.

Sul punto la Cassazione con la sentenza n 11635 del 14 marzo 2018 ha precisato che se, di regola, non può essere considerata sufficiente un’arbitraria affermazione del diritto alla autoriduzione dell’assegno, dovendo la parte in ogni caso rivolgersi al giudice civile per ottenere eventuali revisioni dell’importo (Sez. 6, n. 16458 del 05/04/2011, B., Rv. 250090), la situazione è diversa in tutti quei casi in cui in cui ci si trovi dinanzi ad un limitato ritardo, ad un parziale adempimento, ovvero ad una omissione dei pagamenti, che trovino ben precise giustificazioni nelle peculiari condizioni dell’obbligato ed appaiano agevolmente collocabili entro un breve, o comunque ristretto, lasso temporale, quando a fronte di un più ampio periodo preso in considerazione risulti accertata la piena regolarità nel soddisfacimento dei relativi obblighi.

In altri termini, riassumendo il ragionamento della Cassazione: meglio pagare sempre anche in forma ridotta piuttosto che non pagare affatto.

V’è da precisare, però, che in caso di parziale versamento dell’assegno di mantenimento il Giudice potrà anche, in presenza di ulteriori elementi, emettere una sentenza di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art 131bis cp

In cosa si differenziano l’art 570bis c.p. dall’art 570 c.p.?

L’art 570 bis c.p. è stato inserito solo recentemente nel codice penale con il D.lgs 21/2018 per colmare una lacuna del nostro ordinamento ovvero quella di tutelare il coniuge separato/divorziato destinatario di un assegno di mantenimento per sé e per i figli minori e allo stesso tempo dare protezione anche ai figli maggiorenni ma non ancora autosufficienti.

Per rispondere di questo reato non occorre infatti dilapidare i beni del figlio minore o del coniuge o far mancare i mezzi di sussistenza all’uno o all’altro, ma basta sottrarsi, con qualsiasi condotta, all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio o violare gli accordi di natura economica intervenuti in sede di separazione e di affidamento condiviso dei figli.

Ha una portata molto più ampia ma meno caratterizzante.

La tutela penale delle unioni civili e dei rapporti di convivenza in caso di violazione degli obblighi di assistenza familiare

Per quanto riguarda le unioni civili ci sono stati due importanti interventi legislativi che hanno permesso di equipararle al matrimonio con ogni conseguenza di legge anche penale.

Il primo intervento legislativo è rappresentato dall’art 1, comma 20 della Legge n. 76 del 2016 che testé riporta “al solo fine di assicurare l’effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall’unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole “coniuge” “coniugi” o termini equivalenti , ovunque  ricorrono  nelle leggi, negli atti aventi forza  di  legge,  nei  regolamenti  nonché negli atti amministrativi e nei contratti  collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti  dell’unione civile  tra  persone  dello stesso sesso.

Il secondo dall’art 574ter c.p. introdotto con il D.lgs 6 del 2017 che prevede l’equiparazione del soggetto che fa parte di un’unione civile al coniuge laddove dispone che “Agli effetti della legge penale il termine matrimonio si intende riferito anche alla costituzione di un’unione civile tra persone dello stesso sesso.

Quando la legge penale considera la qualità di coniuge come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un reato essa si intende riferita anche alla parte di un’unione civile tra persone dello stesso sesso.»;

Ciò significa che se un soggetto, parte di unione civile, viene meno agli obblighi di assistenza familiare ai danni dell’altra, potrà essere denunciato e rispondere per violazione degli artt. 570 c.p. e 570bis c.p.

La felice sorte che ha investito le unioni civili purtroppo non si è riversata sulle convivenze di fatto che allo stato sono prive di una specifica tutela penale. Sebbene ai sensi della legge 76/2016 si intendono per «conviventi di fatto» due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità’ o adozione, da matrimonio o da un’unione civile, nulla si trova in merito ad eventuali violazioni degli obblighi di assistenza familiare che, di fatto, rimangono privi di tutela.

La tutela data ai figli nati fuori dal matrimonio in caso di violazione degli obblighi di assistenza familiare

Per rispondere a questa domanda bisogna premettere che in ambito civilistico non v’è alcuna differenza tra figli nati in costanza di matrimonio o fuori di esso.

In caso di separazione e affidamento condiviso dei figli (soluzione sempre più preferita ed adottata dai Tribunali) spetta a ciascun genitore provvedere al loro mantenimento anche se maggiorenni ma purché non siano economicamente indipendenti.

Così è anche in ambito penale tanto che ai sensi dell’art 540 c.p. infatti “agli effetti della legge penale quando il rapporto di parentela è considerato come elemento costitutivo o come circostanza aggravante o attenuante o come causa di non punibilità, la filiazione fuori del matrimonio è equiparata alla filiazione nel matrimonio “ In virtù di questa norma le violazioni degli obblighi di assistenza familiare relative ai figli nati fuori dal matrimonio troveranno una specifica tutela negli artt. 570 co 2 n 2 c.p. e nell’art 570bis c.p.

Cosa fare in caso di violazione degli obblighi di assistenza familiare

Di seguito alcuni suggerimenti pratici da seguire se si è vittima o indagato per aver violato gli obblighi di assistenza familiare

  • La persona offesa:

Dovrà recarsi da un avvocato per la redazione di una querela fornendo copia di tutta la documentazione necessaria:

  • copia delle condizioni di separazione o divorzio;
  • copia degli estratti conto da cui si evince l’omesso o parziale versamento dell’assegno di mantenimento o divorzile
  • prova delle spese da affrontate e/o da affrontarsi per sé o per i propri figli (spese mediche/scolastiche/ sportive etccc);
  • L’indagato:

L’indagato verosimilmente avrà contezza di essere stati querelati nel momento in cui viene chiamato ad eleggere il proprio domicilio.

In tal caso dovrà recarsi nel più breve tempo possibile da un legale con il quale confrontarsi per la miglior linea difensiva.

In particolar modo sarà necessario produrre tutta la documentazione “contraria” al contenuto della querela (ad esempio copia dei bonifici bancari o ricevute) e specificare le ragioni che hanno portato alla sospensione e/o riduzione dell’assegno di mantenimento (mutui, finanziamenti, canone di locazione, stato di disoccupazione etc.)

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