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Messa alla prova dell’imputato: cos’è e quando si applica

Non sempre di fronte alla commissione di un reato il legislatore ritiene opportuno applicare le pene detentive o pecuniarie previste. In alcune situazioni, infatti, si preferisce valorizzare la c.d. finalità educativa della pena, attraverso l’applicazione di:

Tra queste ultime, assume particolare rilievo l’istituto della “sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato” introdotto con la Legge 67/2014 ed il cui utilizzo è stato successivamente fortificato dalla Riforma Cartabia.

Tale misura, in ricorrenza di determinati presupposti, permette infatti di ottenere la:

  • Sospensione del procedimento penale che viene temporaneamente messo in stand by per dare l’opportunità all’imputato ammesso al beneficio di dimostrare un cambiamento positivo nel suo comportamento.
  • Ammissione al c.d. periodo di prova, durante il quale l’imputato si impegna a partecipare a un programma di trattamento specifico che includa l’esecuzione di lavori di pubblica utilità, programmi di riabilitazione o altre attività che favoriscano la sua riabilitazione.

Il successo nel completamento di questo periodo di prova comporterà automaticamente l’estinzione del reato, da dichiarare in sentenza.

messa alla prova

Presupposti per applicazione di messa alla prova

L’accesso alla sospensione del procedimento con messa alla prova è condizionato al soddisfacimento di specifici requisiti stabiliti dalla legge (art. 168 bis c.p.), tra i quali:

  • Tipologia di reato: La messa alla prova si applica nei soli casi in cui il reato venga sanzionato con una pena pecuniaria che da sola congiunta ad una pena detentiva non superi i quattro anni.
  • Competenza del tribunale monocratico: L’istituto si applica ai reati per i quali sia competente un tribunale in composizione monocratica, ossia un giudice singolo, anziché un collegio giudicante.
  • Prestazioni riparatorie e risarcimento del Danno: L’imputato deve rendersi disponibile a sottoporsi a condotte riparatorie, idonee ad annullare o ridurre gli effetti dannosi o pericolosi derivanti dal suo comportamento illecito.

In particolare, l’imputato deve essere disposto a risarcire eventuali danni causati dal reato, indirizzando l’offerta risarcitoria alla persona offesa o, ove non sia possibile individuarla, ad un ente di beneficenza. Non concessione del beneficio in passato: L’imputato non deve aver già ottenuto questa forma di beneficio in precedenza posto che la messa alla prova può essere concessa un’unica volta.

Chi può richiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova

Quanto ai soggetti che possono avanzare istanza di messa alla prova, la Riforma Cartabia ha ampliato il novero dei richiedenti abilitati al fine di favorire una maggiore utilizzazione di questo strumento, che mira a ridurre il carico giudiziario e a promuovere gli obiettivi educativi della pena.

 In particolare, gli individui che possono avanzare una richiesta di messa alla prova includono:

  • Indagato/imputato (art. 464 bis c.p.p.), il quale ha la possibilità di presentare la richiesta di messa alla prova in diverse fasi del procedimento penale.
  • Pubblico Ministero (art. 464 ter c.p.p.) che, a seguito della riforma Cartabia, ha il potere di richiedere l’ammissione a questo beneficio direttamente con l’emissione dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari qualora ritenga che l’imputato soddisfi i requisiti per essere ammesso a tale beneficio, ferma la possibilità per il difensore dell’imputato di aderirvi entro il termine di 20 giorni.

Competente a decidere della richiesta avanzata dal PM, che deve essere sempre notificata alla persona offesa per darle la possibilità di presentare memorie a riguardo, è il Giudice delle Indagini preliminari cui spetta l’ultima parola sulla concedibilità o meno di tale percorso alternativo alla pena.

Quando si può richiedere la messa alla prova

A seconda delle varie fasi in cui si sviluppa il procedimento penale, la richiesta di sospensione con messa alla prova può essere presentata nei seguenti termini:

  • Dopo Emissione del decreto penale di condanna: In alternativa all’oblazione, cioè il pagamento di una somma di denaro per estinguere il reato di lieve entità, l’imputato può richiedere la sospensione con messa alla prova, opponendosi al decreto penale di condanna emesso.
  • Nel corso delle indagini preliminari: l’imputato può avanzare la richiesta di sospensione con messa alla prova che dovrà essere trasmessa al Pubblico Ministero affinché presti o meno il proprio consenso entro 5 giorni.
  • Conclusione delle Indagini Preliminari dal PM, che con la formulazione del capo di imputazione può direttamente avanzare la richiesta di sospensione con messa alla prova.
  • Nel corso dell’udienza preliminare: Nei casi in cui è prevista un’udienza preliminare (una fase intermedia tra la conclusione delle indagini ed il dibattimento), bisogna presentare la richiesta di sospensione con messa alla prova prima della formulazione delle conclusioni in questa udienza.
  • Nel corso dell’udienza predibattimentale: nel caso di reati a citazione diretta a giudizio la richiesta di sospensione con messa alla prova deve essere formulata entro la conclusione dell’udienza predibattimentale, nuova fase di c.d. filtro antecedente all’inizio del processo vero e proprio.

Il procedimento di sospensione con messa alla prova

Il procedimento di sospensione con messa alla prova si compone delle seguenti fasi:

Presentazione dell’istanza: nel rispetto dei termini sopraindicati, l’imputato o l’indagato presentano un’istanza, per iscritto o in forma orale, in cui chiedono di essere ammessi alla sospensione del processo con messa alla prova. A tale istanza bisogna allegare il programma di trattamento elaborato d’accordo con l’Uepe (Ufficio Esecuzione Penale Esterna) o, ove ciò non sia stato possibile, la richiesta all’Uepe di provvedere all’elaborazione del programma di trattamento.

  • Valutazione della concedibilità: ricevuta l’istanza, il giudice valuta se concedere o meno il beneficio della sospensione del processo con messa alla prova all’imputato. In particolare, sarà chiamato a valutare la probabilità che l’imputato commetta nuovi reati durante il periodo di messa alla prova. L’imputato di solito è presente durante l’udienza destinata a tali incombenti per dimostrare la sua reale volontà di partecipare al programma.
  • Elaborazione del programma di trattamento: a seguito dell’ordinanza di ammissione alla messa alla prova, l’Uepe elabora il programma di trattamento che l’imputato dovrà seguire durante il periodo di sospensione del processo e lo trasmette al Tribunale.

Una volta che è pervenuto tale giudice emette un’ordinanza di sospensione del processo, specificando le prescrizioni che l’imputato deve seguire.

  • Udienza di verifica: In una successiva udienza, l’Uepe presenta una relazione finale di trattamento al giudice, che contiene una valutazione dell’imputato riguardo al suo adempimento al programma di trattamento e al rispetto delle prescrizioni. Se questa relazione ha un esito positivo e l’imputato ha adempiuto alle condizioni della messa alla prova, il procedimento si conclude con una sentenza che dichiara l’estinzione del reato a seguito del successo della messa alla prova.

Cosa succede se non si rispetta il programma di trattamento

Nel caso in cui l’imputato ammesso alla sospensione del procedimento con messa alla prova:

  • Commetta un nuovo reato durante la sospensione del procedimento, purché doloso o della stessa indole di quello per cui era stata concessa la sospensione.
  • Violi ripetutamente il programma di trattamento, ad esempio disertando gli incontri o non adempiendo ai lavori di pubblica utilità assegnati.
  • Non esegua le condotte riparatorie/risarcitorie promesse che aveva precedentemente accettato di adempiere come parte delle condizioni per la sospensione del procedimento.

il Giudice potrà disporre la revoca della sospensione del procedimento (art. 168 quater c.p.p.). In tal caso, il procedimento penale proseguirà normalmente, come se la sospensione non fosse mai stata concessa. L’imputato dovrà affrontare il processo nelle forme ordinarie e di conseguenza verrà giudicato sulla base delle prove da assumere.

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