·
info@studiolegalegulino.it
·
Lun - Ven 08:30-13:00 | 15:00-19:30
045 8034209

Quali diritti hanno i figli nati fuori dal matrimonio?

Con il mutamento dei costumi sociali il tema del riconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio ha acquisito grande rilevanza.

Difatti, sempre un maggior numero di coppie decide di non sposarsi, limitandosi al più a formalizzare l’unione con una  convivenza di fatto.

Nel momento in cui nasce un figlio al di fuori del matrimonio, però, spesso sorgono diversi dubbi su:

  • come tutelare un figlio nato fuori dal matrimonio?
  • cosa succede se il padre non riconosce il figlio?
  • quanto tempo ho per riconoscere un figlio?

Con il presente articolo proveremo ad affrontarli e fare un po’ di chiarezza.

Sin d’ora, però, è bene specificare come il legislatore – mediante la Legge n. 219/2012 e i relativi decreti attuativi – sia intervenuto per equiparare lo stato giuridico di tutti i figli, garantendo loro pari diritti e protezione, eliminando la distinzione tra figli naturali e figli legittimi. In questa maniera anche i figli nati al di fuori del matrimonio (figli naturali) hanno pari diritti rispetto a quelli nati da due genitori sposati (figli legittimi).

Riconoscimento figlio nato fuori dal matrimonio

Come riconoscere il figlio nato fuori dal matrimonio?

Il riconoscimento di un figlio è un atto irrevocabile mediante il quale i genitori – congiuntamente o disgiuntamente – dichiarano di riconoscere come proprio il figlio.

Effetto primario di questa dichiarazione è la costituzione del cd. rapporto di filiazione che tutela tanto i figli quanto i genitori rendendoli titolari dei diritti/doveri connessi allo status acquistato.

Secondo quanto stabilito dall’art. 254 c.c., il riconoscimento può essere effettuato:

  • nell’atto di nascita;
  • in una dichiarazione successiva davanti all’Ufficiale dello stato civile;
  • mediante atto pubblico, davanti a un pubblico ufficiale o un notaio;
  • in un testamento;
  • in una domanda presentata al Giudice Tutelare.

Esiste un termine per riconoscere un figlio?

Il genitore interessato può riconoscere il figlio in qualsiasi momento.

Se ciò avviene in un momento posteriore alla nascita, però, il riconoscimento è possibile solo se:

  • l’altro genitore dà espresso assenso se il figlio è minore di 14 anni.
  • Il figlio maggiore di 14 anni presta il suo assenso.

Da ultimo, è bene specificare che il soggetto che voglia riconoscere un figlio sia in possesso di adeguata capacità psicofisica. Ne consegue che il riconoscimento viene precluso a soggetti che:

  • non abbiano compiuto il 16esimo anno di età, salvo autorizzazione giudiziale.
  • siano interdetti.

Cosa succede se la madre impedisce al padre di riconoscere il figlio

Il padre che voglia riconoscere il figlio nato fuori dal matrimonio non potrà vedersi negato il consenso dalla madre a meno che il rifiuto non risponda ad un interesse concreto del figlio.

Nel caso in cui il consenso sia rifiutato, il genitore potrà agire in giudizio con apposito ricorso volto a far dichiarare giudizialmente il rapporto di filiazione (art. 250 c.c.).

Il giudice, una volta ricevuto il ricorso, procede a raccogliere tutte le informazioni necessarie per valutare la situazione, disponendo anche l’audizione del minore che abbia compito i 12 anni al fine di avere la sua opinione e comprendere le sue esigenze.

Durante il procedimento, a meno che il rifiuto dell’altro genitore non sia palesemente fondato, Il Giudice potrà prendere provvedimenti temporanei ed urgenti che garantiscano una tutela provvisoria e immediata del rapporto parentale.

 Il procedimento si conclude con una sentenza che, garantendo la tutela dei diritti e degli interessi del minore, adotta  i provvedimenti opportuni in relazione all’affidamento e al mantenimento del minore, (cfr. art. 315 bis c.c.) e al suo cognome (art. 262 c.c.) .

In particolar modo se il padre effettua il riconoscimento del figlio successivamente alla madre, il figlio può assumere il cognome del padre aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre.

Cosa fare se il padre si rifiuta di riconoscere il figlio

Nel caso in cui il padre si rifiuti di riconoscere il figlio come proprio, si potrà agire in giudizio esperendo l’azione di riconoscimento giudiziale della paternità (art. 269 c.c.).

Sono legittimati ad agire in giudizio per ottenere il riconoscimento:

  • la madre, che agisce nell’interesse del figlio e con il suo consenso, ove questo abbia già compiuto quattordici anni (art. 273 c.c.)
  • il tutore del minore, con l’autorizzazione del giudice tutelare.
  • il figlio stesso, una volta raggiunta la maggiore età.

Affinché il giudice pronunci sentenza che sostituisca il riconoscimento, è necessario fornire prova certa – con qualsiasi mezzo – del legame biologico padre –figlio non essendo sufficienti la mera dichiarazione della madre di aver avuto rapporti con il preteso padre.

Normalmente ciò avviene attraverso il test del DNA: nonostante il presunto padre non sia obbligato a sottoporsi a tale esame. Ciononostante è bene sottolineare che l’eventuale rifiuto potrà essere valutato dal Giudice come elemento di prova sufficiente a dichiarare lo status di paternità.

Con la sentenza che accerta lo status di padre producendo i medesimi effetti del riconoscimento, il Giudice regolerà anche gli aspetti riguardanti l’obbligo di mantenimento del figlio e l’eventuale utilizzo del cognome paterno.

Tale azione si può proporre anche se il presunto padre è già morto?

La risposta è affermativa. L’art. 276 c.c. prevede che la legittimazione passiva sia in capo anche agli eredi del presunto genitore.

Quali sono i diritti di un figlio nato fuori dal matrimonio?

Come si è già avuto modo di specificare, per il nostro ordinamento non esistono differenze tra i diritti di un figlio nato durante il matrimonio e quelli di un figlio nato fuori dal matrimonio.

Ne consegue che, in seguito al riconoscimento del figlio – sia questo avvenuto tramite assenso dell’altro genitore e/ giudizialmente – quest’ultimo sarà titolare del:

  • diritto al mantenimento, che sorge sin dalla nascita del figlio ed è pertanto dovuto a partire da quel momento, a prescindere da quando avvenga il riconoscimento.

A tal riguardo è utile fare un esempio: se il padre riconosce il figlio solo quattro anni dopo la sua nascita, lo stesso potrà essere condannato a rimborsare alla madre quanto dovuto a titolo di mantenimento per il figlio sin dal giorno della sua nascita.

  • diritti successori: il figlio entra a far parte della famiglia dei genitori e, come tale, potrà vantare un’aspettativa successoria non solo nei genitori (come erede necessario) ma anche nei confronti dei parenti più lontani (nonni, zii etc.)
  • diritto al cognome: nei casi di riconoscimento postumo, il figlio avrà diritto ad usare il cognome del padre posponendolo a quello della madre. Solo nel caso in cui l’aggiunta del secondo cognome possa recargli danno, il giudice potrà inibirne l’utilizzo.

Rimani sempre aggiornato

La nostra newsletter mensile comprende aggiornamenti in ambito legale e consigli utili per tutti i nostri iscritti