È comune ritenere che in caso di infortunio sul lavoro il lavoratore abbia sempre diritto ad ottenere una protezione economica da parte dell’Inail o da parte del datore di lavoro.
Non sempre è così, difatti il risarcimento del danno può essere escluso – nel caso in cui l’infortunio dipenda unicamente dal lavoratore (cd. rischio elettivo) – o ridotto in caso di concorso di colpa dello stesso.
Rischio elettivo: cosa significa?
Il rischio elettivo si verifica quando il lavoratore rimane vittima di un infortunio sul lavoro a causa di un suo comportamento volontario del tutto svincolato dalla propria prestazione lavorativa e/o dalle direttive impartite dal datore di lavoro.
Proprio il datore di lavoro non essendo l’infortunio derivato dallo svolgimento dell’attività lavorativa né da attività connesse con quella lavorativa andrà esente da responsabilità.
Per comprendere se si è in presenza di un caso di rischio elettivo, la Corte di Cassazione (Sentenza n. 8988/2020, Ordinanza n. 3763/2021) ha individuato tre principi al verificarsi dei quali il lavoratore sarà considerato responsabile dell’infortunio subito
- Il lavoratore deve compiere, in maniera del tutto arbitraria, un atto volontario e scollegato dalla finalità lavorative/produttive;
- Detto comportamento deve essere diretto unicamente alla soddisfazione di impulsi personali
- L’assenza del nesso di causalità tra lo svolgimento dell’attività lavorativa e l’infortunio
In tutti gli altri casi, invece, anche se in presenza di un comportamento imprudente e/o negligente da parte del lavoratore, l’evento infortunistico viene pacificamente riconosciuto con diritto del lavoratore ad accedere alla tutela Inail e/o al risarcimento del danno a carico del datore di lavoro
Concorso di colpa del lavoratore infortunato
Come anticipato, se il lavoratore ha contribuito – pur se non in via esclusiva – al verificarsi dell’infortunio sarà ritenuto corresponsabile dell’accaduto con conseguente diminuzione della posta risarcitoria.
Ciò in applicazione del principio espresso dall’art. 1227 c.c. secondo cui “se il fatto colposo del creditore (lavoratore) ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguente che ne sono derivate”.
D’altronde il lavoratore nel dare esecuzione alla propria prestazione lavorativa è assoggettato ad un obbligo di diligenza parametrato alla natura della prestazione che deve svolgere (art. 2104 c.c.) nonché a tutelare la propria e l’altrui incolumità (cfr. art. 20 d.lgs. 9.4.2008 n. 81).
Il Giudice, però, prima di dare applicazione a detti principi, dovrà di volta in volta verificare se la condotta imprudente o negligente della vittima di un infortunio sul lavoro sia dipesa dall’inosservanza del datore di lavoro di doveri informativi o formativi.
Spesso, infatti, la causa dell’infortunio sul lavoro è direttamente connessa:
- alla mancata predisposizione da parte del datore di lavoro delle misure di sicurezza idonee a prevenire i comportamenti imprudenti e negligenti del lavoratore
- all’omessa formazione del lavoratore sui rischi e pericoli connessi alla prestazione lavorativa
- all’aver impartito al lavoratore l’esecuzione di un compito pericoloso
In questi casi, pur in presenza di un comportamento non rispettoso delle regole cautelari da parte del lavoratore, non sarà possibile invocare un concorso di colpa da parte della vittima dell’infortunio.
Differenze tra rischio elettivo e concorso di colpa
Talvolta il confine tra rischio elettivo, concorso di colpa ed esclusione di corresponsabilità da parte del lavoratore può essere molto sottile.
Vediamo alcuni casi concreti per capire meglio le differenze che vi sono tra le diverse fattispecie:
In caso di incidente d’auto:
Rischio elettivo: se lo scontro è stato causato dal lavoratore che ha eseguito un sorpasso ad alta velocità con striscia continua sulla carreggiata, in virtù della condotta abnorme posta in essere
Concorso di colpa: se lo scontro dipende da un lavoratore che nel fare manovra urta un veicolo parcheggiato riportando danni alla persona.
Esclusione di corresponsabilità: se l’incidente avviene per colpa del lavoratore che però è stato costretto dal datore di lavoro ad effettuare una determinata prestazione in un lasso di tempo determinato privandosi del riposo necessario
In caso di incidente in cantiere:
Rischio elettivo: se l’infortunio subito dal lavoratore deriva da una sua scelta esibizionistica (ad esempio saltare dal quinto gradino di una scala riportando una frattura)
Concorso di colpa: se l’infortunio deriva da una condotta imprudente da parte del lavoratore durante una lavorazione
Esclusione di corresponsabilità: se l’infortunio deriva da un’omessa formazione da parte del datore di lavoro di come si utilizza un determinato utensile
[…] Anche se l’infortunio in itinere accade per colpa del lavoratore che lo causa per negligenza, imprudenza, imperizia, violazione di norme, questi verrà indennizzato a meno che non ricorrano dei comportamenti così eccessivi da rientrare in quello che viene definito rischio elettivo. […]