Nel complesso panorama delle trattative contrattuali spesso le parti coinvolte si domandano cosa succede se:
- il contratto non viene concluso?
- si stipula un contratto invalido o inefficace?
- si firma un accordo che, pur valido, risulta poi essere svantaggioso?
In tali situazioni il legislatore ha previsto uno specifico strumento a tutela degli interessi delle parti coinvolte: la responsabilità precontrattuale.
Tale rimedio permette infatti a chi si sia affidato in buona fede alle promesse o agli impegni dell’altro di richiedere il risarcimento del danno subito ove la controparte incorra in comportamenti scorretti o ingiustificati che impediscano o rendano vana la conclusione del contratto.
Nel presente articolo esamineremo:
- quali obblighi di comportamento gravino sulle parti in sede di trattative
- le tipologie di responsabilità precontrattuale ipotizzabili
- le possibili azioni legali da intraprendere e le categorie di danno risarcibile
Quali obblighi hanno le parti durante le trattative?
Durante le trattative contrattuali, le parti coinvolte devono rispettare degli obblighi ben precisi, la cui violazione può determinare l’insorgere di responsabilità precontrattuale a carico della parte inadempiente:
In particolare, dalla fase precontrattuale discendono:
a. obbligo di buona fede
b. obbligo di informazione e verità
c. obbligo di riservatezza e chiarezza
Obbligo di buona fede
Ai sensi dell’art. 1337 c.c., nel corso delle trattative le parti sono tenute a comportarsi secondo buona fede. Tale obbligo, da intendersi in senso oggettivo, impone ai soggetti coinvolti nella contrattazione di:
- Comportarsi lealmente
- Salvaguardare l’interesse di controparte ove non determini un sacrificio apprezzabile del proprio.
In buona sostanza, detto obbligo impone alle parti coinvolte di evitare tutte quelle condotte che arrechino intenzionalmente e consapevolmente danno a controparte, ad esempio:
- Avviando o protraendo trattative pur nella consapevolezza di non voler concludere il contratto.
- Avviando una trattativa per poi rendersi conto di non avere la disponibilità economica per portarla a termine.
- Recedendo in modo ingiustificato dalle trattative, pur avendo indotto la controparte a ritenere concluso l’affare.
Obbligo di informazione e verità
Durante le trattative le parti sono tenute a comunicarsi reciprocamente tutte le circostanze che possano determinare:
- inefficacia del contratto
- invalidità del contratto (art. 1338 c.c.)
- inutilità della prestazione
Non rientra nell’ambito applicativo di tale obbligo la comunicazione di circostanze idonee ad incidere sulla convenienza economica dell’affare. Tale aspetto rientra infatti nella libera contrattazione delle parti ed è rimesso alla valutazione del singolo soggetto. Volendo fare un esempio, non incorrerà in responsabilità precontrattuale il venditore che sia consapevole di come il bene oggetto di trattative venga venduto ad un prezzo ribassato a due negozi di distanza dal proprio e non lo comunichi al potenziale acquirente, posto che tale specifica circostanza attiene la convenienza economica del contratto che, come tale, è oggetto di libera valutazione della controparte.
Riservatezza e chiarezza
L’obbligo di chiarezza impone alle parti di comunicare in modo trasparente tutte le informazioni relative alla negoziazione. Ciò significa che in sede di trattative le parti dovranno:
- Adeguare il linguaggio utilizzato così da rendere comprensibili i termini dell’accordo proposto alla controparte.
- Evitare ambiguità, fraintendimenti o zone d’ombra nelle comunicazioni.
L’obbligo di riservatezza, invece, impone alle parti di mantenere il riserbo e non divulgare all’esterno le informazioni confidenziali che vengano scambiate durante le trattative commerciali.
I tipi di responsabilità precontrattuale
La violazione degli obblighi imposti alle parti durante le trattative può dar luogo a diverse tipologie di responsabilità precontrattuale che differiscono tra loro a seconda che prescindano o meno alla conclusione del contratto. Tra esse si ricomprendono:
Recesso ingiustificato dalle trattative
L’abbandono delle trattative determina l’insorgere di responsabilità solo ove:
- sia ingiustificato ovvero non ricorrano adeguate ragioni – ad esempio la condotta pregiudizievole posta in essere dalla controparte o sopravvenute cause di forza maggiore che avrebbero impedito di eseguire il contratto – idonee a giustificare la volontà di parte di recedere dalla negoziazione.
- la controparte sia stata indotta in ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto ad esempio in quanto si è raggiunto accordo su pressoché tutti i punti essenziali del contratto.
Ove non ricorrano tali condizioni, il recesso dalla negoziazione è sempre ammesso nel nostro ordinamento e non comporta l’insorgere di alcuna responsabilità in capo a chi lo eserciti.
Conclusione di contratto invalido o inefficace
Nel caso in cui per negligenza o dolo di una parte, venga concluso un contratto invalido o inefficace, la controparte potrà chiedere il risarcimento del danno a patto che dimostri di aver confidato senza colpa nella valida conclusione dell’accordo.
In buona sostanza, perché sorga responsabilità precontrattuale devono ricorrere:
- condotta dolosa o colposa di una parte che ometta di indicare cause di nullità o inefficacia del contratto
- ragionevole affidamento della controparte sulla validità o efficacia del contratto che si ravvisa solo quando la parte dimostri di aver attuato tutte le precauzioni normalmente richieste in sede di trattative per accertarsi della regolarità dell’affare.
Conclusione di affare inutile o non conveniente
La conclusione di un contratto valido può dar luogo a responsabilità precontrattuale ove la parte interessata dimostri:
- l’omessa comunicazione in sede di trattative di circostanze utili a valutare la convenienza dell’affare per dolo o colpa della controparte.
- la volontà a concludere il contratto a condizioni diverse rispetto a quelle accettate ove dette circostanze fossero state rese tempestivamente disponibili.
I rimedi legali in caso di responsabilità precontrattuale
Nel caso in cui, durante le trattative o in un momento successivo, una delle parti coinvolte si renda conto che la controparte è venuta meno agli obblighi sulla stessa gravanti potrà azionare i seguenti rimedi:
- Recedere dalle trattative (se ancora in corso) giustificatamente ovvero senza rischiare di essere a sua volta chiamata a rispondere a titolo di responsabilità precontrattuale dalla controparte.
- Chiedere il risarcimento dei danni subiti per effetto della condotta negligente o dolosa della controparte.
Le parti non potranno invece chiedere l’esecuzione del contratto, rimedio non applicabile al caso di specie difettandone i presupposti.
Il danno risarcibile in caso di responsabilità precontrattuale
La particolare fase in cui sorge la responsabilità precontrattuale è idonea ad incidere anche sul danno risarcibile. Invero, in tal caso la parte avrà diritto esclusivamente ad ottenere ristoro dei danni per lesione dell’interesse negativo a non essere coinvolta in affari inutili o pregiudizievoli.
Quanto alle singole voci di danno risarcibile, vi rientrano:
- Il c.d. danno emergente, comprensivo di tutte le spese che una parte abbia sostenuto in occasione delle trattative, rivelatesi vane.
Vi si ricomprendono, ad esempio, i costi dei viaggi effettuati per sopralluoghi o quelli sostenuti per consulenze professionali legate all’oggetto della trattativa (es. architetti, geometri per acquisto di una casa) oppure quelli sostenuti per l’esecuzione del contratto poi rivelatosi nullo o inefficace.
- Il c.d. lucro cessante che, in tal caso, si configura come danno da perdita di occasione d’affari. Ed infatti, se una parte rifiuta/rinuncia ulteriori proposte in quanto convinta della bontà delle trattative instaurate con la controparte, avrà diritto al risarcimento del danno per la perdita dell’affare alternativo.