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Danni all’auto per vizi del carburante

Negli ultimi anni è sempre più frequente imbattersi in casi di mezzi danneggiati dal carburante impuro.

La presenza eccessiva di acqua, particolati e/o sostanze chimiche all’interno dei carburanti con cui viene effettuato il rifornimento porta all’inevitabile danneggiamento del motore su cui bisogna intervenire con costose riparazioni.

Con queste premesse, diventa indispensabile conoscere le tutele offerte dall’ordinamento per ottenere il risarcimento integrale dei danni patiti.  

Carburante viziato con acqua

La tutela offerta nel codice civile in caso di compravendita di carburante viziato

Il rifornirsi di carburante ad un distributore configura la conclusione di un contratto di compravendita al quale, pertanto si applicano tutte le tutele previste dagli artt. 1470 e ss.

In particolar modo il venditore (società gestrice del rifornimento) è obbligato a fornire al compratore un carburante che sia immune da vizi e che abbia le caratteristiche funzionali minime per soddisfare le esigenze dell’acquirente (art. 1490 c.c.)

Il carburante, quindi, non deve presentare vizi che lo rendano inservibile o che ne compromettano l’uso. Viceversa il venditore sarà chiamato a garantire il compratore dai vizi della cosa (art. 1476, comma 1 n. 3).

Il compratore che ha comprato il carburante viziato deve denunciare l’accaduto entro 8 giorni dalla scoperta – a pena di decadenza del diritto risarcitorio – a meno che non vi sia una garanzia convenzionale o che il venditore non abbia riconosciuto il vizio del carburante (art. 1495 c.c.)

Il proprietario dell’auto, quindi, avrà facoltà di chiedere la risoluzione del contratto di vendita oltre al risarcimento del danno patito.

Tale tutela visto il tempo limitato per denunciare i vizi assume un carattere residuale rispetto alla più ampia tutela offerta dal Codice del Consumo, ma deve applicarsi in tutti quei casi in cui il rifornimento venga eseguito da un’azienda o da un professionista (ad esempio i rifornimenti eseguiti con le schede carburante)

La tutela offerta nel Codice del Consumo in caso di compravendita di carburante viziato

Alla compravendita di carburante viziato è applicabile anche il Codice del Consumo (D. Lgs. 6.9.2005, n. 206).

Difatti, il gestore di un distributore di carburante è assimilabile ad un venditore di un bene o servizio mentre il privato compratore è qualificabile come consumatore.

Pertanto, a norma dell’art. 130, comma 1 del Codice del Consumo, il gestore del distributore sarà responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità del carburante al momento della consegna del bene.

Pur potendosi applicare le garanzie generali previste dal Codice Civile, la tutela offerta dal Codice del Consumo è maggiormente garantista nei confronti dell’acquirente che avrà 60 giorni dalla scoperta del vizio – a pena di decadenza – per denunciarlo. (art. 132 Codice del Consumo)

Come provare il danno da carburante impuro?

Nel campo dell’inadempimento contrattuale, come è noto, il creditore (proprietario della vettura danneggiata) sarà onerato di provare il titolo (contratto di compravendita concluso con il distributore) da cui discende l’obbligazione risarcitoria e di allegare l’altrui inadempimento.

Il benzinaio, invece, per andare esente da responsabilità dovrà dimostrare di avere venduto un bene privo di impurità e/o l’assenza di colpa a lui imputabile (caso fortuito e/o la responsabilità di terzi estranei nella determinazione del danno).

Per quanto riguarda la prova della conclusione del contratto di compravendita è necessario dimostrare di aver effettuato il rifornimento presso un determinato distributore corrispondendo una determinata somma al gestore dell’impianto.

Su tali basi, pertanto, converrebbe sempre conservare la prova del pagamento effettuato per il rifornimento attraverso

  • lo scontrino/ricevuta che viene lasciata dal benzinaio
  • utilizzando metodi di pagamento elettronico (carta di credito).

Per allegare, invece, l’inadempimento contrattuale da parte del distributore è fondamentale far verificare i danni riportati dal veicolo da un’officina competente.

Di norma si provvede ad effettuare un campionamento del carburante presente nel serbatoio e ad inviarlo ad un centro di analisi. Solo in questa maniera si avrà la certezza che il carburante fosse impuro e, pertanto, idoneo a provocare i danni riportati dal veicolo.

Pur se non dovuto, è buona prassi avvisare la società petrolifera che gestisce il distributore in modo che le analisi possano essere effettuate nel contraddittorio tra le parti.

Una volta ottenuto il risultato delle analisi, il veicolo danneggiato potrà essere riparato con l’accortezza di conservare la fattura di riparazione e di stilare una relazione tecnica in cui vengano riportati l’esito delle analisi e l’esatta quantificazione del danno.

In tal casi sarà opportuno far verificare e quantificare il danno attraverso anche una relazione tecnica redatta da un perito e/o comunque dall’ officina che ripara il mezzo.  

Quali danni sono risarcibili in caso di gasolio alterato

In tutti i casi in cui il carburante risulti di scarsa qualità e/o non conforme alla normativa di settore (cfr. ad esempio norma UNI EN 590:2017) il soggetto danneggiato ha diritto al risarcimento del danno secondo quanto previsto dagli artt. 1218 c.c. e 1226 c.c.

Voce di danno primaria sono i danni riportati dal motore della vettura che possono partire da

  • poche centinaia di euro se l’auto necessita solo della pulizia del serbatoio e degli iniettori con sostituzione del filtro gasolio;
  • a migliaia di euro per la sostituzione degli iniettori e della pompa di iniezione;

Voci accessorie del danno che, comunque, devono essere risarcite in quanto direttamente collegabili all’inadempimento contrattuale del distributore sono:

  • la spesa per il soccorso stradale (mediante carroattrezzi);
  • il noleggio di una vettura sostitutiva nel mentre che vengono effettuate le riparazioni;
  • il costo per l’analisi sul campione di carburante impuro
  • la quota parte di imposta di bollo ed assicurazione non goduta dalla data del rifornimento alla riparazione del mezzo.

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